lucchetto videosorveglianza e legge

VIDEOSORVEGLIANZA E LEGGE SULLA PRIVACY


Gli oggetti presentati sono da intendersi come dispositivi di sorveglianza finalizzati alla sicurezza e protezione.

L'articolo 615 bis del codice penale proibisce l'interferenza illecita nella vita privata di terzi mediante strumenti di ripresa visiva e sonora.

Le telecamere per occultamento sono in libera vendita e non richiedono nessun permesso per l'utilizzo. Ciononostante l'uso improprio delle telecamere a circuito chiuso può essere contro la legge. Per maggiori informazioni circa le leggi italiane che regolano il trattamento della privacy consigliamo di visitare la pagina deidicata sul sito www.garanteprivacy.it dove troverete tutta la legislazione vigente.

Di seguito riportiamo una raccolta di articoli e sentenze che possono essere di aiuto a capire meglio l'argomento e la situazione legilativa.


17 ottobre 2019: Corte Strasburgo, sì a telecamere nascoste sul lavoro

La Corte europea dei diritti umani dà ragione a una catena di supermercati spagnoli che grazie ai video di sorveglianza aveva sorpreso alcuni dipendenti intenti a rubare

Un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste senza avvertire i lavoratori qualora abbia fondati sospetti che i dipendenti lo stiano derubando e che le perdite subite siano ingenti. L'ha stabilito la Corte europea dei diritti umani nella sentenza definitiva emessa oggi in cui afferma che l'operazione di video sorveglianza condotta in un supermercato spagnolo non ha violato i diritti alla privacy dei lavoratori, licenziati dopo essere stati filmati mentre rubavano o aiutavano altri a farlo. (....)

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Corte di Cassazione: la registrazione delle conversazioni è legittima

Registrare audio e video di nascosto è perfettamente legale se chi riprende è partecipe.

Quante volte siamo stati frenati dal farlo per paura di subire una denuncia o perchè magari si tratta di prove non utilizzabili nel processo? Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima. Lo dicono le sentenze numero 7239 del 1999 e la numero 36747 del 24 settembre 2003. Quest’ultima, in particolare stabilisce che «le registrazioni (sia telefoniche che fotografiche) di colloqui, riunioni, anche all'insaputa dell’interessato, sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di appunti scritti; non solo, la cosiddetta "registrazione fonica" costituisce valido elemento di prova davanti al giudice».

I LIMITI
Andare in giro armati di macchinette fotografiche e registratori si può. Riprendere e registrare senza limiti no. Su questo punto la Corte è chiara. La registrazione (anche segreta) non costituisce reato, se e solo se a farla è chi partecipa alla conversazione. Ed il contenuto si può divulgare a meno che non vi siano specifici divieti alla divulgazione (come il segreto d'ufficio).

PRIVACY E RISERVATEZZA
E se l'interessato contestasse la violazione della sua privacy per la Cassazione la registrazione ha valore se chi la esegue partecipa o assiste alla conversazione, dunque non è uno strumento utilizzabile da terzi che dunque non possono captare conversazioni altrui. Cosa diversa, infatti sarebbe nel caso in cui un soggetto, estraneo alla conversazione, captasse, comunicazioni o conversazioni altrui macchiandosi di reato di intercettazione illecita.
«La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei», dice la Cassazione, «entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre».

LA REGISTRAZIONE COME DIFESA
Ma c’è di più. La registrazione del colloquio per la Corte è un ottimo strumento di difesa. Può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per tutelarsi da prepotenze, minacce, insulti e ricatti. E costituire quindi un’arma da riporre in un cassetto ed usare in tribunale all’occorrenza.
È legittima l'utilizzazione, nel processo, del contenuto di una conversazione privata (nella specie, tra presenti) registrata su nastro magnetico da parte di uno degli interlocutori (Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1999, n. 7239).


«È permesso registrare tutto purché per uso personale»

Pubblichiamo di seguito un interessante estratto da un articolo pubblicato sul "Corriere della Sera" del 17 gennaio 2017 . L'articolo in questione era relativo ad un caso limite in cui erano state diffuse delle registrazioni effettuate di nascosto in un pronto soccorso per documentare un disservizio. Ma le affermazioni dell'avvocata intervistata sono decisamente interessanti.

Corriere della Sera | 17 gennaio 2017 | M. Cre.

«La verità è che ciascuno può registrare tutto quello che vede». L’avvocata milanese Caterina Malavenda si occupa da molti anni di temi legati alla privacy. E il punto è semplicemente quello: «Non esiste un limite alla ripresa audiovisiva. Quel che vedo posso riprenderlo. Cosa diversa è invece l’uso che poi faccio delle riprese».
Chiunque può riprendere ovunque?
«Ma sì. L’importante è che il materiale registrato sia per uso personale. Ma attenzione: nell’uso personale ci può, per esempio, essere la difesa in tribunale. O il documentare un disservizio».
Quindi, in teoria posso anche riprendere in un pronto soccorso?
«Sì. Ma non posso diffondere il video se non per documentare una determinata situazione. E la privacy delle persone va salvaguardata: se documento una lunga fila a uno sportello con una fotografia, devo proteggere le persone rendendole non riconoscibili».
Anche chi non è giornalista può diventare reporter?
«Ripeto: si può registrare quello che si vede e si sente. Ma per pubblicarlo serve una finalità riconoscibile di interesse pubblico e chi lo diffonde deve essere un giornalista, magari solo temporaneamente».
Non serve autorizzazione per registrare un medico?
«No. L’uso personale è legittimo. Ma se in un procedimento legale la registrazione mi serve a dimostrare che io non ho fatto o detto qualcosa di cui mi si accusa, posso utilizzare il materiale registrato».
Ma un cartello a cosa serve?
«Bisogna vedere come sarà scritto. Certo, la legge è la legge a prescindere. Ricordare che però una legge esiste può essere utile. Ma bisogna anche evitare il rischio di esporre le persone a gogne ingiustificate. Un medico con il camice slacciato non basta a legittimare una foto presa in pronto soccorso».


DisclaimerScarica e stampa gratis il cartello "area videosorvegliata"
da esporre nelle aree che intendi sorvegliare.

 

 

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